Statuto

ART.1 Costituzione

E’ costituita ai sensi degli artt. 36 e ss. Codice civile e degli artt. 1 e 57 della legge 7 dicembre 2000 n. 383, l’Associazione di promozione sociale denominata “Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza – TTS”.

L’Associazione non ha scopo di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra associati, anche in forme indirette; l’Associazione, inoltre, non può distribuire utili né direttamente né indirettamente.

La durata dell’Associazione è illimitata.

L’Associazione ha sede legale in Roma, Piazza dell’Emporio n. 16.

Potranno essere costituiti, sia in Italia che all’estero, “centri di orientamento”, “laboratori”, “centri di ricerca”, uffici e/o delegazioni comunque denominate, utili al perseguimento delle finalità dell’Associazione.

Art.2 Attività Istituzionali

L’Associazione “Centro Studi Sviluppo Relazioni per la Sicurezza – TTS”, attraverso una specifica e distinta azione svolta con autonomia di gestione e di patrimonio:

  • promuove la cultura della sicurezza dei cittadini e dello Stato, con riferimento alle sfide che la società si trova ad affrontare in ambito nazionale ed internazionale;
  • accresce la consapevolezza dell’importanza della ricerca scientifica, tecnologica, ingegneristica e dell’innovazione;
  • promuove l’analisi delle politiche pubbliche in tema di sicurezza, difesa, ambiente, economia, salute, energia e ricerca in ambito nazionale ed estero;
  • contribuisce allo sviluppo di una società fondata il più possibile sul valore della conoscenza per contribuire a rendere i cittadini pronti a misurarsi con le sfide della modernità e della globalizzazione;
  • promuove e svolge attività di particolare interesse sociale, anche in collaborazione con lo Stato e gli Enti pubblici, le Università ed altre istituzioni pubbliche o private, nonché le ONLUS e le ONG;
  • offre ai giovani, tramite l’organizzazione periodica di incontri e conferenze, il sostegno, l’assistenza, il supporto per la scelta degli studi e/o del percorso formativo e professionale da intraprendere, incoraggiandoli a compiere scelte personali e professionali coerenti con le proprie aspirazioni e vocazioni e con la realtà sociale e produttiva;
  • sostiene la diffusione di progetti, iniziative educative e didattiche mirate a favorire il libero sviluppo delle identità personali;
  • promuove, in stretta relazione con tutti i soggetti attori della formazione e dell’orientamento, la realizzazione di percorsi e opportunità professionali e di stage;
  • promuove e favorisce l’incontro tra studiosi, nonché lo scambio di studi, di tecniche scientifiche e di ricerca, in ambito scientifico nazionale ed internazionale.

In tale contesto l’Associazione attuerà tutte quelle iniziative di studio, formazione, ricerca e diffusione del sapere, in particolare di quello scientifico, che possono direttamente od indirettamente supportare il progresso della comunità scientifica e culturale del Paese, complessivamente intesa.

L’Associazione intende, quindi, raccordarsi con tutte quelle istituzioni, nazionali ed estere, che perseguono scopi analoghi ovvero complementari a quelli da essa perseguiti.

Art.3 Attività strumentali accessorie e connesse.

Per il perseguimento dei suoi scopi l’Associazione potrà:

  1. stipulare ogni atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo, l’assunzione di prestiti, mutui a breve e lungo termine, l’acquisto di beni mobili o immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibile nei pubblici registri, con Enti pubblici o privati;
  2. stipulare convenzioni per l’affidamento in gestione di parti delle attività;
  3. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell’Associazione;
  4. costituire ovvero concorrere alla costituzione di società di persone, esclusivamente in qualità di socio limitatamente responsabile o, di società di capitali;
  5. svolgere attività di commercializzazione, anche con riferimento a settori dell’editoria, degli audiovisivi in genere, della diffusione a mezzo world wide web;
  6. organizzare spettacoli, concerti, rappresentazioni od eventi in genere, sempre nell’ambito degli scopi di cui all’art. 2 del presente Statuto.

Art.4 Associati ed Amici dell’Associazione

Sono Associati coloro che hanno sottoscritto l’Atto costitutivo e coloro che ne fanno richiesta e che saranno nominati tali con delibera del Comitato di presidenza adottata a maggioranza assoluta. 

La delibera è inappellabile.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e di una quota annuale stabilita dal Comitato di presidenza che può prevedere quote minime diverse per varie categorie di associati. Le quote associative sono intrasmissibili. 

Sono amici dell’Associazione le persone fisiche, giuridiche e gli enti od istituzioni che, condividendo le finalità dell’Associazione, vogliono ad essa contribuire con apporti volontari.

Art.5 Prestazione degli Associati

L’Associazione si avvale, prevalentemente, delle attività prestate in forma volontaria, libera, e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L’Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Art.6 Recesso ed esclusione

L’associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto al Presidente il proprio intendimento. Il recesso ha effetto dal primo gennaio successivo a quello della data di comunicazione.

Il Comitato di presidenza decide all’unanimità l’esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto e dal Regolamento, tra cui in via esemplificativa:

  • morosità;
  • inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e di conferimento previsti dal presente Statuto;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

In ogni caso l’esclusione diviene efficace dopo la ratifica della deliberazione del Comitato di presidenza, da parte della prima Assemblea utile, dopo l’emissione della predetta delibera.

Art.7 Risorse Economiche

L’Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

  • quote e contributi degli associati;
  • eredità, donazioni e legati;
  • contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  • contributi dell’Unione Europea e degli Organismi internazionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi, anche attraverso l’espletamento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera sussidiaria e ausiliaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • erogazioni liberali degli associati e di terzi;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Comitato di presidenza decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso nonché sulla destinazione delle rendite.

Art.8 Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 31 dicembre il Comitato di presidenza redige ed approva il bilancio di previsione per l’esercizio successivo ed entro il 31 maggio successivo il rendiconto economico per l’esercizio decorso, da sottoporre all’Assemblea degli associati entro il 30 giugno per la definitiva approvazione.

L’Associazione deve reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle proprie attività istituzionali.

Art.9 Organi

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Comitato di presidenza;
  • il Presidente;
  • il vicePresidente;
  • il Presidente onorario;
  • il Segretario;
  • il Revisore dei conti o il Collegio sindacale.

Art. 10 Assemblea

L’Assemblea è costituita da tutti gli associati che sono in regola con l’iscrizione e con i relativi pagamenti; essa è ordinaria o straordinaria. L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.

L’Assemblea ordinaria delibera su:

  1. le relazioni del Comitato di presidenza sulle attività svolte e da svolgere;
  2. il rendiconto finanziario e patrimoniale dell’esercizio chiuso e riscontrato dal Revisore dei conti se nominato;
  3. l’elezione dei componenti il Comitato di presidenza;
  4. l’elezione del Presidente;
  5. l’elezione del Segretario;
  6. l’elezione del Revisore dei conti o del Collegio sindacale;
  7. la determinazione di eventuali compensi o rimborsi spese per l’assunzione delle cariche di cui ai punti c), d), e) qualora comportino impegno nella prestazione di servizi a favore dell’Associazione;
  8. eventuali altri argomenti che il Comitato ritenga di sottoporre all’Assemblea;
  9. approvazione del Regolamento dell’Associazione su proposta del Comitato di presidenza.

L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo e dello Statuto, nonché sullo scioglimento dell’Associazione e sulla devoluzione del fondo comune.

Art.11 Convocazione e quorum

L’Assemblea è convocata dal Presidente del Comitato di presidenza su deliberazione del Comitato stesso.

La convocazione dell’Assemblea avviene senza obblighi di forma purchè con mezzi idonei, anche telematici, inoltrati almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza; termine che si riduce a tre giorni nei casi di necessità o di urgenza.

Il diritto di intervento in Assemblea, nonché il diritto di voto spettano a tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa per l’anno in corso. Ogni associato ha diritto ad un voto.

Sono ammesse le deleghe, ma nessun associato può riceverne più di tre.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con l’intervento, anche per delega, di almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione è necessario l’intervento ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente in carica; in sua mancanza dal vicePresidente e in assenza di quest’ultimo da altra persona designata dall’Assemblea stessa. Chi presiede nomina un Segretario incaricato di redigere il verbale della riunione.

Art. 12 Comitato di presidenza.

L’Associazione è amministrata da un Comitato di presidenza costituito da un minimo di tre membri fino ad un massimo di nove membri, tra cui il Presidente.

I componenti del Comitato di presidenza rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non sono nominati i loro successori e sono rieleggibili. Nel caso in cui uno o più consiglieri venga a mancare durante l’esercizio sociale, il Comitato può provvedere alla loro cooptazione con altro o altri membri fino alla successiva Assemblea.

Il Comitato è convocato dal Presidente, ogni volta che ne ravvede l’opportunità, senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per la validità delle riunioni del Comitato di presidenza è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica; il Comitato delibera a maggioranza di voti dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Comitato di presidenza, per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione, può avvalersi di un Consiglio Tecnico Scientifico (CTS) composto da personalità di riconosciuto valore scientifico nazionale e internazionale. Il CTS è presieduto dal vicePresidente. Il CTS, qualora costituito, resta in carica fino al 31 dicembre dell’anno in corso. I componenti possono essere rinominati o sostituiti a discrezione del Comitato di presidenza.

Art. 13 Compiti del Comitato di presidenza

Il Comitato di presidenza ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione dell’Associazione, nonché per la realizzazione degli scopi istituzionali e la gestione della sua attività. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto. Il Comitato, nell’ambito dei suoi membri, qualora non abbia provveduto l’Assemblea, elegge il vicePresidente. Il Presidente del Comitato è anche Presidente dell’Associazione. 

Il Comitato può istituire commissioni o gruppi di lavoro determinandone compiti, funzioni, durata e consistenza.

Art. 14 Presidente

Il Presidente dell’Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione.

Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con gli enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fonte ai terzi. Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione nei limiti dei poteri delegategli dal consiglio.

Art. 15 Il vicePresidente

Il vicePresidente assiste il Presidente nella gestione dell’Associazione sostituendolo in caso di assenza e/o impedimento; inoltre presiede il Comitato Tecnico Scientifico (CTS).

Art. 16 Presidente onorario

Il Comitato di presidenza può nominare un Presidente onorario dell’Associazione, scegliendolo tra personalità di alto valore culturale e di specchiata moralità.

Art. 17 Segretario

Il Segretario, scelto anche al di fuori dei componenti del Comitato di Presidenza, è nominato dall’Assemblea. Esso collabora con il Presidente nell’esercizio delle funzioni, controlla gli atti e li fa eseguire secondo le linee impartite dagli organi direttivi. Il Segretario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato di presidenza. L’Assemblea può nominare un Segretario organizzativo determinandone natura e compiti.

Art. 18 Revisore dei conti o Collegio sindacale

L’Assemblea nomina, scegliendo tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili, un Revisore dei conti o un Collegio sindacale che dura in carica tre anni. Tale Organo se nominato ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell’Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell’esercizio e può assistere alle riunioni del Comitato di presidenza.

Art. 19 Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite ad un Collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, al quale spetterà, altresì, la nomina dell’eventuale arbitro non designato da una delle parti.

Gli arbitri procederanno in via irrituale e giudicheranno secondo equità rendendo il loro lodo entro trenta giorni dalla nomina.

Art. 20 Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione o comunque di sua cessazione per qualsiasi causa, il patrimonio sarà devoluto, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 21 Durata

La durata dell’Associazione è stabilita dalla data dell’atto costitutivo sino al 31 dicembre 2020 e potrà essere prorogata per decisione dei soci riuniti in assemblea straordinaria.

Art. 22 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia e quelle del Regolamento dell’Associazione.